Nell’incontro della Commissione Inquadramento tenutosi ieri a Roma, è stato siglato il verbale che definisce gli accorgimenti tecnici della estensione del nuovo inquadramento, già previsto per i neoassunti, ai lavoratori assunti prima del luglio 2015.

  1. A febbraio 2020, i lavoratori del 5° gruppo confluiranno nella prima area professionale, i lavoratori del 4° e 3° gruppo nella seconda area professionale, i lavoratori di 2° e 1°gruppo nella terza area professionale.
  2. Qualora la paga base del livello di destinazione sia più alta di quella di provenienza, la differenza sarà assorbita dalla cifra corrisposta in virtù degli scatti di anzianità e se questi non dovessero essere sufficienti dai superminimi individuali assorbibili; qualora invece la paga base del livello di destinazione sia più bassa di quella del livello di provenienza, la differenza sarà riconosciuta in un superminimo individuale non assorbibile.
  3. Gli scatti di anzianità non verranno azzerati né riprenderanno a maturare ex novo; gli scatti già acquisiti vengono conservati nel loro valore attuale, quelli futuri verranno riconosciuti alla loro scadenza naturale nell’importo del nuovo livello di destinazione.
  4. L’incentivo di produttività resterà immutato fino al 31 dicembre 2022 e i nuovi importi corrispondenti alle nuove aree di inquadramento entreranno in vigore dal 2023, consentendo interventi correttivi nel rinnovo del CCSL.
  5. Il premio efficienza di stabilimento viene già corrisposto per tre aree professionali e dunque non subirà alcun cambiamento.

È stato inoltre concordato di avviare una sperimentazione su un nuovo premio legato alla professionalità, con parametri da definire nell’ambito della vigenza contrattuale, così da poter avanzare, col prossimo rinnovo, una richiesta economica specifica, che lo renda operativo; all’esito della sperimentazione sarà coerentemente rivista anche l’indennità di funzioni direttive.