RSA

Rappresentanze Sindacali Aziendali

Il primo comma dell’art. 39 della Costituzione italiana del 1948 sancisce la libertà di organizzazione sindacale.

Questo principio è stato reso effettivo anche nei luoghi di lavoro con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) ai sensi dell’art. 19 della stessa legge n. 300.
In particolare, il titolo III dello Statuto (art. 19-27) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale, tra le quali il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali aziendali (RSA) in ogni unità produttiva che occupa oltre 15 dipendenti (art. 35 Statuto lavoratori).