La previdenza complementare è una delle voci inserite nel “paniere welfare” dei gruppi FCA e CNHI, a cui è possibile destinare quote dell’incentivo di produttività e del premio di produttività tramite il “conto welfare”. La scelta di destinare l’incentivo al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat beneficia della totale esenzione fiscale e contributiva di tale importo.

La normativa di legge infatti prevede alcune agevolazioni fiscali aggiuntive per i versamenti ai fondi previdenziali effettuati attraverso un conto welfare. Normalmente, i versamenti effettuati ai fondi di previdenza complementare sono esenti da tassazione entro il limite di 5164,57 euro annui. La legge di bilancio 2017 ha stabilito però che nel caso in cui il lavoratore decida di destinare tutto o parte del premio di produttività “detassato” (in questo caso le quote mensili dell’incentivo di produttività) a lui spettante alla previdenza complementare, tali versamenti non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche qualora venga superato il limite di esenzione sopra indicato.

Inoltre tali contributi non concorreranno a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in capitale o rendita (l’agevolazione non riguarderà invece le anticipazioni e i riscatti). Pertanto il regime fiscale agevolato sarà applicato sia in fase di versamento dei contributi non formando reddito ai fini fiscali anche oltre il limite annuale dei 5164,57 euro, sia in fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche non andando a formare la parte imponibile delle stesse.

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